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Lo statuto del CISIS
Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è composto da un Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti, esperti in materia di contabilità e designati dall’Assemblea. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.

2. Il Collegio dei Revisori viene convocato almeno una volta l’anno per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio.

3. Dopo tre assenze consecutive e non giustificate dalle riunioni, i componenti decadono automaticamente e l’Assemblea provvederà alla loro sostituzione.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso - mediante apposite relazioni al Consiglio Direttivo - sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa, esercita, per quanto applicabili, tutte le funzioni attribuite ai Sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.




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