CISIS - Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico
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Lo statuto del CISIS
Art. 11 - I Comitati Permanenti
1. Sono costituiti i Comitati Permanenti per i Sistemi Informatici (CPSI), i Sistemi Geografici (CPSG), ed i Sistemi Statistici (CPSS) nel seguito denominati Comitati.

2. I Comitati hanno il compito di raccordare e costituire un momento unificante per le tematiche inerenti, rispettivamente, i sistemi informatici, quelli geografici e quelli statistici.

3. I membri dei Comitati sono i responsabili regionali per materia, fatta salva l’autonomia organizzativa dell’Associato.

4. I Comitati eleggono o sfiduciano a maggioranza semplice al loro interno un coordinatore ed un vice coordinatore, che durano in carica tre anni.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti; è ritenuta valida la partecipazione in teleconferenza.

6. I Comitati Permanenti si riuniscono almeno ogni due mesi, o quando vi sia richiesta da parte del coordinatore o di almeno tre Regioni, presso la sede del Centro o se necessario anche per favorire la partecipazione degli Associati in altre località.

7. I Comitati Permanenti approvano per le materie di competenza, esclusiva o congiunta:
a. le singole intese tecniche che interessano gli Associati in rapporto alle strutture dell’amministrazione centrale dello Stato e di altri Enti;
b. gli schemi di determinazioni che, per la loro specifica rilevanza nello sviluppo dei rapporti Stato-Regioni-Enti locali, richiedono la discussione e ratifica delle stesse in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

8. I Comitati Permanenti predispongono, per quanto di competenza, e inviano al Segretario di cui al successivo art. 14 i pareri di carattere tecnico relativi ai documenti sottoposti all'approvazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nei casi di urgenza il parere dei singoli componenti può essere espresso via e-mail, via fax o per posta.

9. I Comitati Permanenti indicano per la materia di competenza i rappresentanti regionali presso gli organismi istituzionali all’interno dei quali sia prevista una rappresentanza regionale di competenza del Centro. Nei casi di urgenza il parere dei singoli componenti può essere espresso via e-mail, via fax o per posta.

10. I Comitati Permanenti predispongono per il Consiglio Direttivo, per quanto di competenza, i programmi di attività, le relazioni sull’attività svolta e i rendiconti per il bilancio del CISIS.

11. I Comitati Permanenti possono costituire appositi Gruppi di Lavoro per assicurare una efficace istruttoria degli atti di competenza del Comitato ovvero per promuovere iniziative volte a favorire il confronto tecnico fra le diverse esperienze regionali nelle materia di competenza.




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