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| Lo statuto del CISIS |
| Art. 9 - Consiglio Direttivo - Composizione e funzionamento |
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un referente della Regione che esprime la presidenza e dai coordinatori e vice coordinatori dei tre Comitati Permanenti. In caso di assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.
2. Il referente della Regione che esprime la presidenza ha diritto di voto in caso di assenza del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Vice Presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.
4. Alla convocazione provvede, con avviso inviato almeno cinque giorni prima, il Presidente o, quando questi sia assente od impedito, il Vice Presidente. Lavviso di convocazione deve contenere lelenco degli argomenti da trattare.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. È ritenuta valida la partecipazione in teleconferenza.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente trasmesse a tutti i membri dei Comitati Permanenti. I verbali sono approvati in chiusura di riunione o al massimo entro otto giorni dalla loro trasmissione. È valida lapprovazione trasmessa per posta elettronica, fax e/o posta ordinaria.
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Indice
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