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| Lo statuto del CISIS |
| Art. 7 - Il Presidente |
1. Il Presidente coincide con il Presidente della Regione capofila per le materie di competenza del Centro allinterno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o con lAssessore che ha il coordinamento della Commissione di riferimento.
2. La durata della sua carica corrisponde al suo mandato.
3. Qualora il Presidente, per sue dimissioni od altro motivo, non faccia più parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, decade automaticamente dalla carica. Il componente della Conferenza subentrato a quello decaduto assume la carica di Presidente.
4. Il Presidente ha la rappresentanza politica del Centro verso lesterno, garantisce il rispetto delle sue finalità istituzionali e il recepimento, da parte dei suoi organi statutari, degli indirizzi programmatici espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
5. Il Presidente rappresenta legalmente il Centro nei confronti dei terzi e in giudizio e può rilasciare procura.
6. Il Presidente convoca e presiede lAssemblea e il Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente presenta allAssemblea i bilanci, i programmi e le relazioni sullattività svolta come predisposti dal Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente, su conforme parere del Consiglio Direttivo, le funzioni di cui ai precedenti commi ad eccezione di quella prevista al comma 7.
9. Il Presidente può delegare o attribuire specifici compiti o incarichi al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio Direttivo, nonché al Segretario di cui allarticolo 14.
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Indice
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