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| Lo statuto del CISIS |
| Art. 3 - Finalità |
1. Il Centro agisce senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e garantire un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative e attività inerenti la Società dellinformazione e della conoscenza e per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti Locali su tali temi.
In particolare: a. svolge attività di istruttoria tecnica per le questioni sottoposte allapprovazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici; b. promuove la definizione di criteri e regole comuni per assicurare uno sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi e delle-government, in raccordo con i gruppi di lavoro interregionali di settore costituiti con riferimento alle diverse materie; c. svolge lanalisi tecnica sulle questioni di rilevanza interregionale e concorre, in rapporto con le Regioni interessate, allo sviluppo di iniziative sperimentali rilevanti per le finalità del Centro; d. realizza il confronto e il raccordo tecnico delle Regioni associate con le amministrazioni centrali dello Stato e con gli altri soggetti dotati di specifiche competenze per la realizzazione di sistemi informativi, anche settoriali, di interesse nazionale ed europeo; e. promuove le intese atte a favorire il raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e con gli Enti locali in materia di sistemi informativi; f. promuove e coordina progetti di interesse interregionale in materia di sistemi informatici, geografici e statistici; g. promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, lo sviluppo e il corretto utilizzo dei sistemi informativi attraverso attività di informazione, documentazione, formazione e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento di questo scopo.
2. Il Centro può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché stipulare ogni utile atto o contratto con enti pubblici o privati che sia giudicato opportuno per il raggiungimento degli scopi associativi come pure può partecipare ad altre associazioni aventi finalità analoghe, affini o connesse allo scopo associativo.
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Indice
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