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Rendiconti Gruppi Consiliari Regionali/Provinciali

Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazioni relative a “Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali“.
Riferimenti normativi: Art. 28, c.1,2 – D. Lgs n. 33/2013 modificato dall’Art. 24 – D. Lgs n. 97/2016.
Non applicabile alle funzioni Cisis.

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