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Liste di attesa

Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazioni relative a “Liste di attesa“.
Riferimenti normativi: Art. 41, c. 6 – D. Lgs. n. 33/2013 modificato dall’Art. 33 – D. Lgs. 97/2016.
Non applicabile alle funzioni Cisis.

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