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Accesso civico

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2016 e in vigore dal 23 giugno 2016, ha introdotto numerose e importanti modifiche al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, tra cui l’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione del diritto di accesso.

Il diritto di accesso civico è esercitabile, come prima, da chiunque e senza alcun obbligo di motivazione dell’istanza a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse (come invece richiesto per l’accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990), ed è esteso ai dati e documenti detenuti all’amministrazione, anche non rientranti fra quelli oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.

Le due tipologie di accesso civico così come sopra descritte sono identificabili in:

  • semplice” art.5, c.1 d.lgs. n. 33/2013, per ottenere la pubblicazione sul sito di documenti, informazioni o dati che il Cisis abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo;
  • generalizzato” art.5, c.2 d.lgs. n. 33/2013, per ottenere copia di documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

In relazione a quanto sopra si prevedono le seguenti modalità per esercitare la richiesta di accesso civico:

per l’accesso civico semplice, l’istanza va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza al seguente indirizzo mail: luca.nervi@regione.liguria.it – recapito telefonico 010/5485490.
Il potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta, è esercitato dal Liquidatore del CISIS indirizzo mail: segreteria@cisis.it – recapiti telefonici 06/492705200 – 492705201.

per l’accesso civico generalizzato, l’istanza va inoltrata al CISIS al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@cisis.it, indirizzo pec: cisis@pec.net – recapiti telefonici 06/492705200 – 492705201.

Come stabilito dalla vigente normativa, in caso di diniego totale o parziale all’accesso civico generalizzato, il cittadino può richiedere il riesame del rifiuto o mancata risposta all’istanza di accesso civico generalizzato al responsabile della trasparenza con la seguente procedura:

Richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza

La richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza può essere presentata (ai sensi dell’articolo 5 commi 7 e 9 del D.Lgs. n. 33/2013):

  • dal richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto dalla vigente normativa;
  • dai controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso

Il Responsabile della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito in ragione della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della trasparenza provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della trasparenza è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

La richiesta di riesame da parte del Responsabile della trasparenza, Luca Nervi, può essere presentata:

  • alla casella di posta elettronica: luca.nervi@regione.liguria.it
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