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Normativa Nazionale

31 Luglio 2002

Deliberazione Garante privacy 31 luglio 2002, n. 13

Deliberazione 31 luglio 2002, n. 13

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale

(In conformità all’articolo 184, comma 2 del Dlgs 196/2003, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al Codice in materia di protezione dei dati personali.)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l’art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;

Visto l’articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;

Visto altresì l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell’ambito del Sistema statistico nazionale;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all’adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Istituto di studi e analisi economica – ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell’ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l’individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all’interno del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull’inserimento di altri uffici di statistica nell’ambito del Sistan;

Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell’ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;

Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull’esame preliminare del codice;

Ritenuto opportuno procedere all’esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell’ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l’utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;

Sentita la Commissione per la garanzia nell’informazione statistica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d’intesa con l’Istat;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all’ art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

DISPONE:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE

Rodotà

IL RELATORE

Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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  PREAMBOLO
CAPO I – Ambito di applicazione e principi generali
  Art. 1. Ambito di applicazione
  Art. 2. Definizioni
  Art. 3. Identificabilità dell’interessato
  Art. 4. Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
  Art. 5. Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati

CAPO II – Informativa, comunicazione e diffusione

  Art. 6. Informativa Art. 7. Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale Art. 8. Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale   Art. 9. Autorità di controllo

CAPO III – Sicurezza e regole di condotta

  Art. 10. Raccolta dei dati   Art. 11. Conservazione dei dati   Art. 12. Misure di sicurezza   Art. 13. Esercizio dei diritti dell’interessato   Art. 14. Regole di condotta
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