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Normativa Nazionale

21 Aprile 1997

Decisione del Consiglio del 21 aprile 1997

Decisione della Commissione del 21 aprile 1997
Sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie (97/281/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 155,

considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1) (regolamento di base), assegna determinati compiti ed obblighi all’autorità comunitaria responsabile della produzione di statistiche comunitarie;

considerando che l’articolo 2 del regolamento di base precisa che, ai fini di tale regolamento, che per «autorità comunitaria» s’intende «il servizio della Commissione responsabile dell’esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat)»;

considerando che l’esecuzione del regolamento di base richiede un’ulteriore definizione del ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie;

considerando che Eurostat deve essere in grado di operare in conformità ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza;

considerando che per garantire la coerenza, la fattibilità e l’uniformità delle statistiche comunitarie occorre riaffermare l’importanza delle procedure di cooperazione e di coordinamento tra i servizi della Commissione che partecipano a livello comunitario alla produzione di questo tipo di informazioni;

considerando che l’esecuzione del regolamento di base richiede la protezione dei dati riservati che le autorità nazionali e quella comunitaria raccolgono per la produzione delle statistiche comunitarie;

considerando che l’esecuzione del regolamento di base richiede l’organizzazione della diffusione delle statistiche da parte delle autorità nazionali e di quella comunitaria,

DECIDE:

Articolo 1
Scopo

La presente decisione mira a dare esecuzione al regolamento (CE) n. 322/97 (in prosieguo «il regolamento di base») nell’ambito dell’organizzazione interna della Commissione ed in particolare a definire ruolo e responsabilità dell’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) a seguito dello sviluppo dei compiti dell’autorità comunitaria nella produzione delle statistiche comunitarie e dei principi definiti dall’articolo 10 del regolamento di base.

Articolo 2
Eurostat

Eurostat è l’autorità comunitaria di cui all’articolo 2, quarto trattino del regolamento di base.
Eurostat è un servizio della Commissione, diretto da un direttore generale.

Articolo 3
Principi

Eurostat espleta i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base.

Articolo 4
Compiti di Eurostat

Nell’ambito della Commissione, Eurostat, d’intesa con il comitato direttivo per l’informazione statistica (2), provvede ad attuare il programma statistico comunitario, in particolare a:
a) sviluppare un insieme di norme e metodi che consentano la produzione, in tutta la Comunità, di statistiche imparziali, affidabili, pertinenti ed economiche;
b) rendere le statistiche comunitarie, secondo i principi riguardanti la diffusione di cui all’articolo 11 del regolamento di base, accessibili agli organi comunitari, ai governi degli Stati membri, agli operatori sociali ed economici, agli ambienti accademici e al grande pubblico, al fine dell’elaborazione, dell’esecuzione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche comunitarie.
A tale scopo Eurostat:
a) studia e sviluppa le metodologie e le tecnologie statistiche;
b) prepara, sviluppa e promuove l’adozione da parte degli Stati membri di norme statistiche comunitarie volte a incrementare la comparabilità delle statistiche comunitarie nonché l’economicità nella fase di produzione;
c) fornisce consulenza e assistenza agli Stati membri in materia statistica;
d) redige le informazioni statistiche sulla base di dati adeguati, effettua l’analisi e fornisce spiegazioni tecniche per evitare interpretazioni o analisi erronee;
e) raccoglie le statistiche presso le autorità statistiche nazionali e i dati necessari ai fini delle statistiche comunitarie presso i segretariati delle organizzazioni internazionali;
f) rafforza il processo di cooperazione con e tra le autorità statistiche nazionali tramite scambi di esperti, partecipazione alle attività statistiche e sviluppo di sistemi di formazione;
g) coopera con organizzazioni internazionali e con paesi terzi per favorire la comparabilità delle statistiche comunitarie con quelle prodotte nell’ambito di altri sistemi statistici e, se necessario, assiste i paesi terzi nell’opera di miglioramento dei loro sistemi statistici;
h) assicura il miglioramento delle conoscenze statistiche e delle competenze professionali del personale della Commissione addetto alle statistiche comunitarie.

Articolo 5
Autonomia tecnica

Nel proprio ambito di competenza, Eurostat provvede alla scelta delle tecniche scientifiche, delle definizioni e delle metodologie più adatte per il rispetto dei principi e il conseguimento degli obiettivi indicati nel regolamento di base.

Articolo 6
Partecipazione di altri servizi della Commissione alla produzione di statistiche comunitarie

La Commissione può decidere che altri servizi, oltre ad Eurostat, partecipino per determinate attività e in una determinata misura al processo di produzione delle statistiche comunitarie.

Articolo 7
Responsabilità per il coordinamento e la cooperazione

In seno alla Commissione, Eurostat, assistito dal comitato direttivo per l’informazione statistica, e conformemente alla decisione della Commissione in data 28 febbraio 1990 sul coordinamento del lavoro statistico e sul ruolo di Eurostat (3), e a quella in data 29 febbraio 1996 sul miglioramento del lavoro statistico nell’ambito della Commissione (4):
a) coordina tutte le attività statistiche per quanto riguarda la preparazione e l’esecuzione dell’azione comunitaria in materia statistica;
b) garantisce un adeguato livello di cooperazione con tutti gli altri organi comunitari.

Articolo 8
Programma statistico comunitario

In conformità delle disposizioni dei capitoli I e II del regolamento di base, le attività di tutti i servizi della Commissione nel campo delle statistiche comunitarie vengono stabilite dal programma statistico comunitario.

Articolo 9
Uso di dati riservati

I dati considerati come riservati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base sono accessibili all’interno della Commissione, conformemente al capitolo V del regolamento di base, solamente ai funzionari di Eurostat, al personale di altro tipo di Eurostat e alle persone fisiche che lavorano in forza di un contratto nei locali di Eurostat, e saranno utilizzati solamente per gli scopi indicati dal regolamento di base.

Articolo 10
Accesso ai dati amministrativi e uso di tali dati

Secondo l’articolo 16 del regolamento di base, Eurostat ha accesso a tutte le fonti di dati amministrativi in possesso dei servizi della Commissione, nella misura in cui tali dati siano necessari per la produzione di statistiche comunitarie.

Articolo 11
Diffusione

Eurostat provvede affinché le statistiche comunitarie e i chiarimenti tecnici indispensabili per il loro uso vengano diffusi in modo che l’accesso all’informazione statistica comunitaria sia, nell’ambito di tutta la Comunità, semplice ed imparziale.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1997.
Per la Commissione
Yves-Thibault DE SILGUY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.
(2) Istituito con comunicazione della Commissione del 26 settembre 1991, SEC (91) 1793.
(3) SEC (90) 337.
(4) SEC (96) 253/4.

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